COVID-19 e gestione del TPL a Brescia: Precisazioni del Presidente e del Direttore dell’Agenzia

Il Presidente e il Direttore dell’Agenzia forniscono alcune precisazioni relativamente alle affermazioni del sig. Balotta dell’Osservatorio Nazionale Trasporti espresse per tramite di alcuni organi di comunicazione locali (Brescia Oggi del 1.06.2020 e intervista televisiva Tg Telecolor del 25.05.2020).

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Nelle interviste in questione viene espressa una rappresentazione fuorviante e fortemente distorsiva della realtà, già a partire dal titolo del giornale Brescia Oggi che allude erroneamente all’ipotesi che l’emergenza sanitaria in atto sarebbe “un alibi per ridurre le corse” del TPL, insinuando che il servizio di trasporto pubblico verrebbe pagato ugualmente, anche se non erogato.

In primo luogo, si afferma che mentre in area cittadina “sia prevista una riduzione di servizi del 20%, nella vasta area extraurbana le soppressioni vanno oltre il 50%”.  Ciò non corrisponde al vero in quanto il volume di servizi extraurbani – che è stato progressivamente aumentato nel mese di maggio man mano che si allentavano le regole di restrizione alla mobilità personale – è attualmente pari al 60% del “servizio standard” tipico dei giorni feriali di scuola e cioè pari al 90% del servizio non scolastico, peraltro perfettamente rispondente a quanto disposto dall’Ordinanza n.538 del Presidente di Regione Lombardia del 30 aprile 2020.

La seconda affermazione secondo la quale le Aziende farebbero a loro piacimento nello stabilire il livello dei servizi di trasporto collettivo, dà una lettura doppiamente inappropriata dei provvedimenti dell’Agenzia e delle disposizioni legislative nazionali.

Va subito evidenziato che la flessibilità accordata alle Aziende di modulare il servizio erogato – in questa fase così speciale che stiamo attraversando, in cui l’offerta di trasporto va attentamente (e giornalmente) calibrata sulla domanda – non è una licenza incondizionata a fare, o non fare, i servizi, bensì lo strumento operativo adatto per poter potenziare e rinforzare il servizio in modo “mirato” e tempestivo (ad esempio con corse bis) e garantire l’indispensabile velocità di esecuzione dei provvedimenti che altrimenti sarebbe pregiudicata dai tempi della procedura di rilascio formale delle autorizzazioni. In breve, si è surrettiziamente presentata una scelta che investe le modalità operative suggerendo maliziosamente al lettore che essa rappresenti una rinuncia all’esercizio del potere autoritativo connesso alle funzioni istituzionali dell’Agenzia, delegittimandone e screditandone l’operato. Va notato, peraltro che il rilievo mosso è del tutto contraddittorio con la richiesta di mantenere al massimo livello i servizi anche dove non utilizzati da nessuno (fatto che esporrebbe l’Agenzia alla censura per “danno erariale”).

Appare altrettanto fuorviante il “collegamento” che viene prospettato da un lato tra il comportamento delle Aziende che avrebbero interesse a ridurre il servizio dove si afferma che “avranno garantito gli stessi contributi d’esercizio e che in più stanno ricorrendo massicciamente alla cassa integrazione” e, dall’altro, le disposizioni contenute nel decreto Curia Italia.

Ci preme evidenziare che il riferimento sottointeso è al comma 4bis dell’art.92 del DL 18/2020 (convertito nella Legge n.27/2020) che vorrebbe che le Aziende siano pagate secondo quanto contrattualmente stabilito anche per i servizi non erogati a causa delle riduzioni imposte dalla situazione emergenziale del COVID-19. Va però detto che quanto disposto dal legislatore, al momento non ha efficacia, in quanto il comma 4 quater del medesimo articolo ne subordina l‘applicabilità all’acquisizione della “autorizzazione della Commissione Europea” con riferimento alla necessità di una verifica in tema di “aiuti di Stato”.

Pur immaginando che – stante la situazione emergenziale e del tutto eccezionale – la Commissione Europea possa anche rilasciare un parere positivo, l’applicabilità del provvedimento va valutata alla luce di fonti normative di riferimento e cioè, da un lato l’articolo 2041 del Codice Civile che vieta l’arricchimento senza giusta causa e, dall’altro, il Regolamento CE 1370/23.10.2007 relativo ai “Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia” dove, all’art.3, comma 2 si prescrive che “L’autorità competente compensa gli operatori di servizio pubblico, secondo i principi definiti nell’articolo 4, nell’articolo 6 e nell’allegato, per l’effetto finanziario netto, positivo o negativo, sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall’assolvimento degli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, secondo modalità che impediscano una compensazione eccessiva”.

Ne consegue che non è affatto scontato che alle Aziende affidatarie dei servizi di TPL venga riconosciuta l’interezza dei corrispettivi contrattuali. Per poterlo stabilire andrà redatto un rendiconto a consuntivo dell’esercizio in vigore che quantifichi i diversi elementi economici in gioco (non più solo le percorrenze chilometriche) alla luce del richiamato Regolamento CE 1370/2007 (valutando i costi cessanti, appunto, per minori percorrenze e relativi consumi e per compensazioni della Cassa Integrazione e nuovi costi quali quelli di sanificazione mezzi, ecc.). Nel redigere questo bilancio, le minori percorrenze rappresentano risparmi che l’Agenzia non mancherà di conteggiare in una corretta interlocuzione con i propri fornitori per non incorrere in situazioni di “sovra-compensazione”. Cosa che l’Agenzia del TPL di Brescia si impegna fin d’ora a fare, così come si apprestano a fare le altre Agenzie operanti in Lombardia e in altre regioni.

In ogni caso, desideriamo evidenziare che con il progredire dell’emergenza sanitaria e dei conseguenti provvedimenti governativi restrittivi della mobilità, l’Agenzia ha ritenuto opportuno, logico e prudente ridurre progressivamente l’offerta di servizio a partire dalla fine del mese di febbraio (di cui si trova riscontro nelle Determinazioni dirigenziali n.14/18.02.2020; n.17/25.02.2020; n.19/2.03.2020; n.21/5.03.2020; n.23/14.03.2020; n.26/17.03.2020; n.28/19.03.2020; n.32/3.04.2020 consultabili sul sito istituzionale) proprio allo scopo di mantenere un costante equilibrio tra domanda e offerta ed evitare l’erogazione di corse e di percorrenze “a vuoto”, non altrimenti giustificate, anche al fine del contenimento dei costi.

Va aggiunto che i risparmi conseguiti (dell’ordine di 2 milioni di km solo sul TPL extraurbano) permettono di affrontare con minor preoccupazione le esigenze di ulteriore potenziamento dei servizi che si prospettano per l’ultimo quadrimestre del 2020 e che l’Agenzia sta studiando su mandato del Prefetto di Brescia in qualità di ente coordinatore di un apposito “Tavolo trasporti” con Aziende del TPL, Ufficio Scolastico Provinciale, Enti Locali e Organizzazioni sindacali.

Quanto esposto per presentare la situazione nella sua effettiva realtà e per dare evidenza dell’attenzione e della cautela che l’Agenzia del TPL di Brescia e il suo Consiglio di Amministrazione stanno adoperando nell’esercizio della loro responsabilità contabile, senza assecondare il pensiero di chi, ritenendo che le risorse pubbliche vegano comunque elargite “a prescindere”, incoraggia sconsideratamente di far girare comunque gli autobus – indipendentemente dalla effettiva utilità – perché … tanto c’è qualcuno (lo Stato) che butta i (nostri) soldi dalla finestra.

   

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